Partita IVA e lavoro dipendente: quando si può restare nel forfettario e il limite dei 35.000 euro nel 2026
Dipendente con partita IVA: nel 2026 il forfettario si perde con redditi da lavoro dipendente 2025 oltre 35.000 euro o fatturando in prevalenza (oltre il 50%) al datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti. Soglie, eccezioni, esempi e vincoli del contratto e del pubblico impiego.
Stipendio e partita IVA forfettaria possono convivere, entro due limiti precisi
La soglia dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e il divieto di fatturare soprattutto al datore di lavoro: come funzionano nel 2026 e cosa controllare prima di aprire.
Si può avere partita IVA e lavoro dipendente nel regime forfettario?
Sì: essere dipendenti non impedisce di aprire una partita IVA né di usare il regime forfettario. Nel 2026 i limiti legati al lavoro dipendente sono due, entrambi nell'articolo 1, comma 57, della legge 190/2014: resta fuori chi nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 35.000 euro (lettera d-ter, con la soglia elevata per il 2025 e il 2026 dall'art. 1, comma 12, L. 207/2024), e chi lavora in prevalenza per il datore di lavoro attuale o di uno dei due anni precedenti (lettera d-bis). Gli altri requisiti, a partire dagli 85.000 euro di ricavi, sono quelli generali spiegati nella guida ai requisiti del regime forfettario 2026. Il contratto di lavoro può porre vincoli propri, e chi lavora nella pubblica amministrazione ha regole di incompatibilità a parte.
In sintesi
- Per le norme fiscali partita IVA e lavoro dipendente sono compatibili; il forfettario ha due cause di esclusione legate al lavoro dipendente (art. 1, comma 57, lettere d-bis e d-ter, L. 190/2014).
- Chi nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 35.000 euro non può applicare il forfettario nel 2026 (art. 1, comma 12, L. 207/2024, esteso al 2026 dalla L. 199/2025). Il testo del comma 57 riporta ancora 30.000 euro.
- La soglia non conta se il rapporto di lavoro è cessato.
- Chi incassa più del 50% di ricavi e compensi dal datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti esce dal regime dall'anno successivo (circolare 9/E del 2019).
- Regole in vigore al 26 settembre 2026: dal 1° gennaio 2027 passano agli articoli 232-243 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).
Un lavoratore dipendente può aprire la partita IVA?
Sì. Nessuna norma fiscale vieta di avere insieme uno stipendio e una partita IVA: i limiti, quando ci sono, vengono dal rapporto di lavoro. Nel settore privato vale l'obbligo di fedeltà dell'articolo 2105 del codice civile: il dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, né usare a suo danno notizie sull'organizzazione e sui metodi dell'impresa. Clausole di esclusiva o patti di non concorrenza, se ci sono, stanno nel contratto individuale o collettivo: vanno letti prima di aprire. Nel pubblico impiego la regola di partenza è l'opposto: l'attività professionale è incompatibile, salvo il tempo parziale. Se invece il lavoro in più è saltuario e non abituale, la partita IVA non serve: si documenta con una ricevuta, come spiega la guida su come funziona la prestazione occasionale.
| Dipendente privato | Dipendente pubblico | |
|---|---|---|
| Regola | Obbligo di fedeltà: niente affari in concorrenza con il datore di lavoro (art. 2105 c.c.). | L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione (art. 60 DPR 3/1957, richiamato dall'art. 53 D.Lgs. 165/2001). |
| Eccezione | Nessun divieto generale: contano le clausole del contratto individuale e del contratto collettivo. | Tempo parziale non superiore al 50%: il divieto non si applica (art. 1, comma 56, L. 662/1996). Il tempo parziale è escluso per militari, Forze di polizia e Vigili del fuoco (comma 57). |
| Da fare | Leggere contratto e contratto collettivo prima di aprire. | Indicare l'attività nella domanda di tempo parziale e comunicare entro 15 giorni l'inizio o la variazione; niente incarichi professionali da amministrazioni pubbliche (commi 56-bis e 58). |
Come funziona il limite dei 35.000 euro di lavoro dipendente nel forfettario?
La lettera d-ter del comma 57 esclude dal forfettario chi, nell'anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre una soglia. Il testo della legge 190/2014 dice ancora 30.000 euro, ma per il 2025 e il 2026 la soglia è di 35.000 euro: lo stabilisce l'articolo 1, comma 12, della legge 207/2024, come modificato dall'articolo 1, comma 27, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).
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35.000 euro nel 2025 e nel 2026
La soglia è elevata per questi due anni da una norma separata; il comma 57 continua a riportare 30.000 euro.
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Conta l'anno precedente
Per applicare il forfettario nel 2026 si guardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025.
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Dipendente e assimilati
Sono i redditi degli articoli 49 e 50 del TUIR; il MEF presenta la soglia come limite dei redditi da lavoro dipendente o da pensione.
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Rapporto cessato: la soglia non conta
La legge rende irrilevante la verifica se il rapporto di lavoro è cessato; la circolare 32/E del 2023 parla di cessazione nell'anno precedente.
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Non è il limite degli 85.000 euro
Gli 85.000 euro riguardano ricavi e compensi della partita IVA (comma 54); i 35.000 euro riguardano i redditi da lavoro dipendente. Valgono entrambi.
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Dal 2027 nel testo unico
Le cause di esclusione passano all'articolo 233 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026); la norma sui 35.000 euro riguarda il 2025 e il 2026.
Si può fatturare al proprio datore di lavoro con la partita IVA forfettaria?
Sì, ma non in prevalenza. La lettera d-bis del comma 57 esclude chi esercita l'attività prevalentemente verso datori di lavoro con cui il rapporto è in corso o c'è stato nei due periodi d'imposta precedenti, o verso soggetti a loro riconducibili. Serve a evitare che un rapporto da dipendente diventi, sulla carta, lavoro autonomo. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare 9/E del 10 aprile 2019) la prevalenza scatta quando quei ricavi e compensi superano il 50% del totale dell'anno, e si verifica solo a fine anno. Ecco come si fa il controllo.
Individua chi conta come datore di lavoro
Quello attuale e quelli dei due anni precedenti
Contano i datori con cui il rapporto è in corso o c'è stato nei due periodi d'imposta precedenti, e i soggetti a loro riconducibili: società controllanti, controllate e collegate (art. 2359 c.c.), anche tramite familiari. Per i redditi assimilati la circolare distingue: rientrano per esempio amministratori e collaboratori, non revisori e sindaci di società.
A fine anno somma quanto hai incassato da loro
Ricavi conseguiti e compensi percepiti nell'anno
La verifica si fa al termine del periodo d'imposta, non fattura per fattura: si mettono a confronto i ricavi e i compensi verso quei soggetti con il totale dell'anno.
Confronta la quota con il 50%
Prevalenza intesa in senso assoluto
La causa di esclusione si realizza se la quota verso il datore di lavoro e i soggetti riconducibili è superiore al 50%. Fino al 50% la regola non scatta.
Se superi, esci dal regime l'anno dopo
L'esempio della circolare 9/E
Rapporto di lavoro chiuso nel 2018: nel 2019 si può applicare il forfettario, ma se a fine 2019 i compensi sono arrivati in prevalenza dall'ex datore, dal 2020 si esce dal regime.
Controlla le eccezioni
Pratica obbligatoria, rapporti chiusi da tempo, contratti misti
La regola non vale per chi inizia una nuova attività dopo la pratica obbligatoria per arti o professioni, né se il rapporto è cessato prima dei due periodi d'imposta precedenti. L'articolo 17 della legge 203/2024 la esclude anche per i professionisti iscritti ad albi assunti a tempo parziale e indeterminato, fra il 40% e il 50% dell'orario pieno, da datori con più di 250 dipendenti, con contratto autonomo certificato e senza sovrapposizioni di oggetto, orario e giornate.
Tre casi di dipendenti con partita IVA forfettaria nel 2026
Tre situazioni di chi nel 2026 vuole aprire o tenere la partita IVA forfettaria accanto al lavoro, con le due regole applicate una dopo l'altra. I numeri sono di esempio e presuppongono che gli altri requisiti del forfettario ci siano: ogni caso reale va verificato sui propri redditi e sul proprio contratto.
1. Stipendio 2025 di 32.000 euro
I redditi da lavoro dipendente del 2025 restano sotto i 35.000 euro: la lettera d-ter non esclude. Se lavora per clienti diversi dal datore, nel 2026 può applicare il forfettario mantenendo il posto.
2. Stipendio 2025 di 38.000 euro
Supera i 35.000 euro e il rapporto è ancora in corso: nel 2026 non può applicare il forfettario. Se il rapporto fosse cessato nel 2025, la soglia non conterebbe (circolare 32/E del 2023).
3. Ex dipendente che fattura all'ex datore
Lascia il lavoro nel 2025; nel 2026 incassa 30.000 euro, di cui 20.000 dall'ex datore: il 66,7% supera il 50%. Nel 2026 applica il forfettario, ma dal 2027 ne esce (lettera d-bis).
Quali errori fa spesso chi è dipendente e apre la partita IVA forfettaria?
Il testo del comma 57, lettera d-ter, riporta 30.000 euro, ma per il 2025 e il 2026 vale il limite di 35.000 euro dell'articolo 1, comma 12, della legge 207/2024. Chi nel 2025 ha percepito, per esempio, 33.000 euro di redditi da lavoro dipendente nel 2026 può restare nel forfettario, se ha gli altri requisiti.
La norma che alza la soglia parla del 2025 e del 2026. Dal 1° gennaio 2027 le cause di esclusione passano all'articolo 233 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): la soglia da usare per il 2027 va verificata sulle regole in vigore quell'anno.
Sono due limiti diversi: 85.000 euro di ricavi o compensi della partita IVA (comma 54) e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati (comma 57). Rispettarne uno non basta: servono entrambi.
Chi si dimette e continua a lavorare per l'ex datore con la partita IVA può aprire in forfettario, ma se a fine anno più del 50% dei compensi viene da quel datore o da società del suo gruppo esce dal regime dall'anno successivo (lettera d-bis, circolare 9/E del 2019).
Per il fisco la partita IVA è compatibile con lo stipendio, ma il rapporto di lavoro può dire altro: obbligo di fedeltà dell'articolo 2105 del codice civile, clausole del contratto individuale o collettivo e, nel pubblico impiego, l'incompatibilità con l'esercizio di una professione salvo il tempo parziale fino al 50%.
Cosa fare adesso
- Controlla i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025 e confrontali con i 35.000 euro; se il rapporto è cessato, annota la data. Prima di aprire, leggi il contratto di lavoro o, se sei dipendente pubblico, verifica il tempo parziale e le comunicazioni all'amministrazione. I passaggi dell'apertura sono nella guida su come si apre la partita IVA forfettaria.
- Se lavori anche per il datore attuale o per uno degli ultimi due anni, tieni d'occhio durante l'anno la quota di incassi che arriva da lui. In OreFattura ogni fattura è intestata al suo cliente e gli incassi si segnano rata per rata: dalla lista delle fatture e dal report di periodo la quota si ricava guardando, senza un calcolo automatico della prevalenza. È lo stesso strumento che mostra come le ore lavorate diventano fattura elettronica.
- Se hai un ex datore come cliente principale, un contratto misto o redditi vicini alla soglia, fai verificare la tua posizione con una consulenza fiscale sul tuo caso.
Domande frequenti su partita IVA e lavoro dipendente
Sì. Le pensioni sono redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 2, TUIR, come ricorda la circolare 9/E del 2019) e il MEF presenta la soglia come limite dei «redditi da lavoro dipendente o da pensione». Chi nel 2025 ha superato 35.000 euro fra pensione e altri redditi di questo tipo nel 2026 non applica il forfettario.
Sì, per la soglia: la legge dice che la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Resta però la regola del datore di lavoro: se nei due anni successivi alla fine del rapporto incassi più del 50% dei compensi dall'ex datore o da società a lui riconducibili, esci dal regime dall'anno dopo.
Se sei dipendente pubblico a tempo parziale, sì: l'attività si indica nella domanda di tempo parziale e l'inizio o la variazione successiva si comunica all'amministrazione entro quindici giorni (art. 1, comma 58, L. 662/1996). Per il settore privato non c'è una regola generale: fa fede il contratto individuale o collettivo.
Sul reddito della partita IVA si paga l'imposta sostitutiva del 15%, o del 5% per le nuove attività alle condizioni del comma 65, calcolata sugli incassi moltiplicati per il coefficiente di redditività e al netto dei contributi versati. Il calcolo passo per passo e le scadenze sono nella guida su come si calcolano le tasse del forfettario.
Dal 1° gennaio 2027 i commi 54-89 della legge 190/2014 sono abrogati e le regole passano agli articoli 232-243 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): le cause di esclusione, comprese le eccezioni per i contratti misti, sono all'articolo 233. La norma che porta la soglia a 35.000 euro riguarda il 2025 e il 2026: per il 2027 va verificata la regola in vigore.
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